Laddove le erogazioni percepite non generino materia imponibile in capo ai beneficiari, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, considerato che tali erogazioni non costituiscono reddito per i percipienti, non graverà sui beneficiari alcun obbligo di certificazione ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.