La franchigia di cui all’art. 21 del decreto del Ministero delle Finanze n. 567/1993 – che esonera dall’obbligo di prestazione di garanzia i rimborsi il cui ammontare non sia superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale – si applica anche nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, di cui all’art. 73 D.P.R. n. 633, per determinare l’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, di cui all’art. 38-bis D.P.R. n. 633. Pertanto, nelle ipotesi in cui nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo la compensazione debba essere assistita da garanzia, la stessa può riferirsi all’importo eccedente la franchigia in commento, se spettante.