A fronte di una partecipazione acquisita il 21 dicembre 2018 (data di inizio del periodo di possesso) e poi ceduta in data 31 dicembre 2019, con un contratto di cessione poi risolto il 16 gennaio 2020 (poi comunque venduta con una seconda cessione), si ritiene che, stante le peculiarità in termini di tempi di svolgimento della prima cessione, il Contratto Risolto debba essere considerato tamquam non esset. Ne consegue che, ai fini del computo dell’holding period previsto nell’articolo 87, comma 1, lettera a) del TUIR, dunque, è necessario tener conto della data di acquisto originario della partecipazione del 21 dicembre 2018 da parte di FP proprietario/cedente, dovendo assumere quale valore di carico quello fiscalmente riconosciuto antecedentemente alla vendita.