Nel caso in cui dal provvedimento giudiziale scaturisca un componente positivo di natura reddituale, in linea di principio, la rilevazione nel conto economico deve avvenire nell’esercizio in cui il medesimo provvedimento è venuto a giuridica esistenza, indipendentemente dall’eventuale passaggio in giudicato, considerato che, ai fini della rilevazione contabile del componente in parola, non è richiesto che l’obbligazione sorta assuma le caratteristiche dell’immodificabilità.