La variazione in diminuzione deve essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa scinde l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. Il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta. Ciò vale anche con riguardo alle problematiche relative alla procedura di concordato preventivo. Quindi, una somma non percepita potrà essere oggetto della nota di variazione, purché ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta (secondo le aliquote IVA di riferimento
delle operazioni originarie), non essendo ammissibili le note di variazione di sola IVA già emesse dall’istante.