Il contribuente che, appresa l’impossibilità di fruire interamente del credito d’imposta di cui al decreto rilancio (a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 18 giugno 2020) avrebbe dovuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31 dicembre 2020, in ragione
dell’impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi. Oltre a tale data non è possibile presentare un modello F24 con saldo zero (con indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate), con versamento della sanzione per la tardiva presentazione e amministrative di cui all’art. 15 del Dlgs. n. 471/1997.