Il contratto di cessione di partecipazioni con clausola di earn-out permette un pagamento del corrispettivo in più tranche, ammettendo che: (i) la parte fissa sia corrisposta al cedente al momento del perfezionamento dell’acquisizione (al cosiddetto closing dell’operazione); (ii) mentre, la parte variabile sia versata al termine di un periodo successivo in ragione delle performance ottenute dalla società. I pagamenti in più tranche sono da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui i pagamenti sono percepiti.
Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito
(vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione. A tal fine, pertanto, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT dovrà essere indicato come “costo” il medesimo valore del corrispettivo percepito. Nei periodi d’imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto dell’eccedenza di “costo” non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 ” totale dei costi o valori di acquisto” la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT