Le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche, che rientrano nella disposizione di esenzione di cui all’art. 10, co. 1, n. 22) IVA, sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità. Non sono ricomprese le prestazioni di partecipazione alla programmazione; organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, attraverso l’interfacciarsi con soggetti esterni; collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria; nonché di partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa Biblioteca che si ritiene non possano rientrare tra quelle “proprie di una biblioteca”. Nel caso in cui, con contratto di appalto siano state affidate un complesso di prestazioni, tanto tipiche, quanto non tipiche, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto non può essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo
10, comma 1, numero 22), del d.P.R. n. 633 del 1972.