L’emissione di note di variazione ex articolo 26 del decreto IVA è lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione e, nell’impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente le note, può farsi ricorso all’articolo 30-ter del medesimo decreto. Il diritto al rimborso deve comunque essere riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale «il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente», circostanza che ricorre, ad esempio, «quando risulti accertato che la fattura erroneamente emessa sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza
che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione)».