L’Agenzia richiama taluni suoi principi – che consentono di riassorbire il disallineamento derivante dalla svalutazione solo civilistica attraverso un incremento delle quote annue di ammortamento fiscale (fino al limite massimo costituito dal coefficiente tabellare) – e li applica anche al caso di disallineamento che scaturisce dalla diversa dinamica temporale dell’ammortamento civilistico rispetto all’ammortamento fiscale. La variazione in diminuzione ai fini IRES debba essere recuperata nel primo periodo di imposta in cui vi è “capienza” per la deduzione di un’ulteriore quota di ammortamento fiscale, fino alla quota massima calcolata in applicazione delle aliquote tabellari previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.