In costanza di un Gruppo IVA già costituito, qualora nel corso di un anno di validità dell’opzione venga conseguito il controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1), codice civile di un soggetto precedentemente non
ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno, qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con l’effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo IVA dall’anno successivo. Qualora, invece, il controllo venga conseguito in data successiva al 1° luglio, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell’anno solare, con l’effetto che la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno.