L’operazione di cessione della partecipazione detenuta da una Società non può generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), se il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da parte della Società Semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero.