Il caso riguarda una doppia scissione totale non proporzionale di due società che svolgono entrambe l’attività di locazione del proprio patrimonio immobiliare (costituito rispettivamente da unità immobiliari). Se tali operazioni di scissione non comportano il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e le suddette operazioni sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci, è da escludere la valenza elusiva e abusiva delle stesse. Il giudizio di non abusività ai fini delle imposte dirette presuppone che l’assenza di conguagli incrociati tra i soci nelle due scissioni abbia finalità di mera semplificazione, senza che si determini un minor carico fiscale rispetto a quello che si avrebbe in presenza dei conguagli suddetti.