Laddove il cedente del contratto di leasing sia anche cessionario del medesimo contratto (attraverso il controllo della società unipersonale costituita), la predeterminazione del corrispettivo ad un valore inferiore al valore normale ed infine l’accensione di un finanziamento infruttifero volto a precostituire in capo alla società le risorse finanziarie per il pagamento del corrispettivo, rappresentano operazioni abusive finalizzate a ridurre la plusvalenza derivante dal conferimento diretto del medesimo contratto.