La scissione totale proporzionale operata dal soggetto, nonché la successiva donazione a ciascuno dei figli dello stesso, rispettivamente, della nuda proprietà delle quote di partecipazione detenute nelle tre società beneficiarie di nuova costituzione sono operazioni fisiologiche e non abusive, volte a consentire di ripartire il patrimonio sociale in maniera differente in vista del ricambio generazionale in favore dei figli, mantenendo, al contempo, la gestione delle società immobiliari di famiglia in capo alla madre.