Nell’ambito di un contratto “di durata”, quale è l’affitto di ramo d’azienda, si ritiene che la “rinuncia” a determinati crediti per canoni, disposta per far fronte alla sopravvenuta situazione di crisi, sia da inquadrare in una vicenda assimilabile ad una modifica dell’originario contratto e non ad una modifica unilaterale da parte della società istante. Di conseguenza, il mancato incasso dei predetti canoni di affitto trova la sua giustificazione in una riduzione dei canoni, e quindi dei “ricavi”, intervenuta nello stesso esercizio di rilevazione dei ricavi stessi. A fini fiscali la diminuzione di ricavi sarà trattata ai sensi dell’articolo 85, del TUIR, ai fini IRES, e ai sensi dell’articolo 5, del D.lgs. n. 446 del 1997, ai fini IRAP.