Nell’ambito della qualificazione dei redditi di natura finanziaria, l’art. 67, comma 1 lett. c-quater) del TUIR identifica le fattispecie che intende sottoporre a tassazione sulla base degli effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre (e non mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi corrente).