Il requisito del periodo minimo di detenzione della partecipazione non può essere derogato dal sostituto di imposta in ipotesi contingenti in cui sia dimostrata l’assenza di finalità abusive. Qualora al momento del pagamento degli interessi tale requisito non sia ancora soddisfatto, il sostituto d’imposta è chiamato ad applicare in ogni caso l’ordinaria ritenuta alla fonte prevista. Una volta che il predetto requisito si perfezioni, il soggetto beneficiario delle royalties potrà presentare apposita istanza di rimborso.