Nel caso in cui parte acquirente dell’atto di compravendita coattivo è lo Stato, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 57, comma 8, del TUR, ultima parte e, pertanto, l’imposta di registro non è dovuta.
Nel caso in cui parte acquirente dell’atto di compravendita coattivo è lo Stato, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 57, comma 8, del TUR, ultima parte e, pertanto, l’imposta di registro non è dovuta.