L’art. 1, co. da 88 a 96, della legge di bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un regime di non imponibilità per i redditi derivanti da determinati investimenti (cd. “investimenti qualificati”) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e complementare. In particolare, i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati non sono assoggettati all’imposta sul reddito, per le Casse di previdenza, e non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del DLgs. 252/2005.