In tema di rimborso IVA senza garanzie, la disciplina di riferimento dà rilevanza esclusivamente all’evento della “cessione” di azioni o quote della società richiedente il rimborso, senza contemplare alcuna deroga, ai fini della “continuità aziendale”, che valorizzi i soggetti tra i quali interviene la cessione medesima. L’operazione di conferimento eseguita ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis, TUIR resta anch’essa una operazione realizzativa ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, seppure regolata, a certe condizioni, dal “regime a realizzo controllato”.