I Fondi esteri costituiti con la forma giuridica di partnership, che abbiano la finalità di investimento del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani, possono considerarsi soggetti a vigilanza prudenziale (nel caso analizzato, negli Stati Uniti d’America), nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, a condizione che gli Advisors, incaricati della gestione degli investimenti, siano soggetti al controllo da parte della SEC. In tale contesto, l’Agenzia ha ritenuto che i proventi derivanti dalla partecipazione
indiretta di tali Fondi esteri nel Fondo Immobiliare Italiano, non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, co. 3, del d.l. n. 351/2001.