Alle cessioni degli apparecchi radiologici per diagnostica e terapia (quali, ad esempio, Mammografi digitali, Tavoli radiologici per esami scheletrici e Tavoli Telecomandati Polifunzionali con pannello digitale dinamico per radiografia e radioscopia) può applicarsi il trattamento agevolato ai fini IVA dei “beni finiti” (aliquota al 10%) a condizione, tuttavia, che per la loro installazione siano eseguiti gli interventi di recupero di cui al n. 127-terdecies, Tabella A, parte terza, DPR 26 ottobre 1972. Quindi, a condizione che (i) tali apparecchiature siano incorporate strutturalmente e funzionalmente negli edifici in cui sono installati, ossia siano qualificabili come “beni finiti”; (ii) l’installazione richieda l’esecuzione sugli immobili di lavori edili qualificabili come interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica