Il sangue non è un bene che forma oggetto dell’attività agricola. Pertanto, ai fini fiscali, la cessione di sangue da parte di un imprenditore agricolo, non rientrando fra i prodotti presenti nell’apposita tabella allegata, da ultimo, al decreto ministeriale del 13 febbraio 2015 “Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole, non può essere assoggettata al regime dell’articolo 32 del Tuir. Pertanto, al sangue potrebbe essere applicato il regime fiscale di cui all’articolo 56-bis, comma 2.