Nel caso in cui un singolo condomino intenda fruire del bonus facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnato a sostenere, in esecuzione di quanto espressamente indicato ed accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini, si ritiene che, ai fini della applicazione dell’agevolazione in esame, si possa considerare rispettata la previsione di cui al citato articolo 1123 del codice civile. Ciò, a condizione che tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, abbiano acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese dell’istante e ciò anche in mancanza di una deliberazione assunta dall’assemblea di condominio, in quanto l’atto pubblico di compravendita quale “dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata” può validamente rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile, garantendo l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino.