L’articolo 10-bis del cd. decreto Ristori) prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura (i) erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e (ii) diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, (iii) da chiunque erogati e (iv) indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
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