A seguito della costituzione dello «studio associato» – al pari di una ipotesi di riorganizzazione aziendale – può avvenire il trasferimento (anche non in misura integrale) della clientela dei professionisti alla forma di gestione associata dell’attività. Di conseguenza il soggetto «avente causa» della predetta operazione può essere incluso tra i soggetti neocostituiti, ai fini del contributo di cui all’art. 1 del d.l. n. 41 del 2021, esclusivamente nell’ipotesi in cui i professionisti mantengano negli anni di riferimento la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento in
favore dell’associazione. Come chiarito in risposta all’interpello n. 956-1930/2021, dunque, qualora non risulti rispettata la predetta condizione (assenza di trasferimento della clientela), lo «studio associato» non può considerarsi ai fini del «CFP COVID-19 decreto sostegni» un soggetto neocostituito.