Il legislatore, nella normativa di cui all’oggetto, nel prevedere la detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali da utilizzarsi sotto forma di credito di imposta, ha stabilito che, nel calcolo del cumulo con altre agevolazioni, è necessario tenere in considerazione del risparmio di imposta ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap, derivante da detta detassazione.