Nell’ambito di un’operazione di leasing immobiliare, nel caso di costruzione, la società che si limiti a operare il ribaltamento dei costi alla società concedente non può fruire del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Si applica analogamente quanto chiarito per i consorzi con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (paragrafo 2.6).