Alle Società tra professionisti si applicano le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Tale veste giuridica rende le Società tra professionisti destinatarie di tutte le agevolazioni riservate ai titolari di reddito di impresa.