Nel caso in cui una cooperativa sociale risulti, insieme ad altri partner, assegnataria di un contributo (a seguito di aggiudicazione di un bando/progetto e al lordo di eventuali ritenute) e questo contributo sia materialmente affidato solo alla prima, che provvederà poi a ripartirlo tra tutti i partner, agendo essa per loro conto, la stessa cooperativa dovrà applicare la ritenuta prevista dall’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche all’atto dell’erogazione del contributo a loro favore.