Sussiste il diritto al rimborso dell’eccedenza dell’IVA assolta e effettivamente dovuta sugli acquisti propedeutici all’avvio di un’attività alberghiera, anche se questa non è stata successivamente avviata. Ciò, nel presupposto dell’effettiva connessione dei predetti acquisti con l’espletamento della progettata attività alberghiera e delle conseguenti operazioni attive imponibili o operazioni attive che comunque, ai sensi dell’articolo 19 del
Decreto IVA, conferiscono il diritto (immediato) alla detrazione.