La donazione effettuata dai genitori di quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall’articolo 3 comma 4-ter del TUS (il quale prevede un’agevolazione tributaria, ad esempio, per i trasferimenti a favore di discendente) non determina effetti pregiudizievoli sull’importo della cd. franchigia. Con la conseguenza che, in caso di una seconda donazione, la prima non potrà essere conteggiata ai fini del calcolo del superamento della franchigia, essendo essa stata registrata in modo gratuito in ottemperanza alla legge.