é possibile distribuire dividendi senza applicare la ritenuta di cui all’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, purché in presenza delle prescritte certificazioni di legge, e fatta salva la restituzione della ritenuta applicata qualora venisse meno, successivamente al pagamento del dividendo, la condizione secondo cui la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni.