Una società che viene ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria non può versare le ritenute relative al periodo antecedente, se non nel rispetto della procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo. Conseguentemente, deve considerarsi disapplicato il vincolo disposto dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale. Diviene, pertanto, possibile il pagamento al subappaltatore dei corrispettivi trattenuti dalla società.