Con riguardo alla delibera dell’AGCM, in quanto provvedimento di interesse pubblico, non ricorre l’obbligo di registrazione ai sensi e per gli effetti dell’imposta di registro di cui al d.P.R. n. 131 del 1986.
Con riguardo alla delibera dell’AGCM, in quanto provvedimento di interesse pubblico, non ricorre l’obbligo di registrazione ai sensi e per gli effetti dell’imposta di registro di cui al d.P.R. n. 131 del 1986.