Solo i costi relativi ad interventi effettuati su strutture esistenti sostenuti per contenere la diffusione del COVID-19 (circolare n. 20/E del 2020) costituiscono investimenti agevolabili secondo l’art. 120 del decreto Rilancio. Su tali basi l’Agenzia ha ritenuto agevolabili solo alcuni dei costi sostenuti da una struttura alberghiera e di ristorazione per l’acquisto di hardware e software (ad esempio sono stati esclusi quelli che consentono di ottimizzare la vendita on line dei servizi offerti alla clientela dell’istante, in quanto spesa finalizzata a rinnovare il sistema di vendita dei servizi turistici dell’istante, indipendentemente però dalla diretta connessione con le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica).