La divisione ereditaria – nella quale le parti si accordano per estromettere dalla comunione ereditaria una erede, assegnandole beni per un valore complessivo (“quota di fatto”) inferiore alla quota ereditaria (“quota di diritto”) – rappresenta un’ipotesi di divisione senza conguaglio e, pertanto, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 34, comma 2, del TUR, ma l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. L’aliquota dell’1% prevista dal predetto articolo 3 si applica al valore della “quota di diritto” spettante “alla comunista stralciata”, anche se superiore alla “quota di fatto” .