L’attività di selezione di bovini effettuata a favore di terzi con utilizzo di conoscenze e competenze tecniche proprie non rientra tra quelle dirette alla fornitura di servizi mediante l’utilizzo delle risorse dell’azienda, di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Sul piano fiscale, il reddito che ne consegue esula dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR.