Un atto di donazione effettuato a seguito di rinuncia al legato, se giustificato da valide ragioni economiche extrafiscali – es. rilevanti difficoltà di definire gli elementi essenziali delle rendite vitalizie e volontà di prevenire controversie sull’accertamento della nullità del legato -, non appare preordinato a contrastare la ratio delle disposizioni tributarie o dei principi dell’ordinamento tributario. Non configurando, pertanto, una fattispecie di abuso del diritto, sarà assoggettato all’imposta sulle donazioni con l’aliquota del 6%, prevista dall’art. 2, co. 49, D.L. n. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286/2006)