Laddove un’opera sia funzionale a soddisfare esigenze privatistiche e non della collettività, non può dirsi riconducibile nell’ambito delle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”. Per tali ragioni non può applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127- quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.