Deve escludersi che il soggetto acquirente, che abbia reso la dichiarazione in atto di possedere i requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R 26 aprile 1986, n. 131, possa in data successiva rinunciare alle agevolazioni “prima casa” fruite. Tuttavia è stata riconosciuta la possibilità per l’acquirente, in considerazione della peculiarità della condizione prevista dalla lettera a) della citata Nota II-bis, il cui verificarsi dipende da un comportamento che il contribuente dovrà porre in essere in un momento successivo all’atto, di revocare la dichiarazione di intento, formulata nell’atto di acquisto medesimo, laddove lo stesso si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi
personali.