La mancata indicazione nel quadro RU del credito R&S relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo), non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Tuttavia, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 tramite ravvedimento. Sarà, inoltre, necessario predisporre l’apposita documentazione contabile richiesta dalla disciplina in esame.