Con le circolari n. 14/E del 6 giugno 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020, hanno chiarito le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 28, co. 1 del Decreto rilancio. Per quanto concerne i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, che includano almeno un immobile a uso non abitativo, si tratta di tutte quelle ipotesi in cui, accanto a un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi a una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso.