Non comportando il meccanismo applicativo contenuto nel vigente articolo 96 TUIR una indeducibilità irreversibile dei componenti negativi di reddito (ma solo un differimento della deducibilità dei medesimi a periodi d’imposta successivi), si ritiene che non ricorrono i presupposti per qualificare la disposizione in esame come norma antielusiva specifica, ed in quanto tale suscettibile di essere disapplicata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000.