Si ha trust inesistente nel caso in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari, e/o di un “Guardiano” che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari in ragione di talune previsioni dell’Atto Istitutivo. Un Trust siffatto non può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale e i redditi formalmente prodotti dal Trust saranno assoggettati a tassazione in capo al Disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.