Ai sensi del comma 9, lett. c) dell’art. 119 del decreto Rilancio gli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché gli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, hanno diritto alla agevolazione per interventi realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni. Spetta il Superbonus per le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti dell’Ente, a condizione che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna. Le spese relative agli “ulteriori” costi correlati alle prestazioni a carico dell’Ente possono concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.