Il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione; quindi qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, ex art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972, i quali dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius in suo nome (e non già in nome proprio). L’erede del professionista deceduto, pertanto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.