Nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesto dalla norma, è possibile fruire del Superbonus per l’intervento realizzato su un’intera unità strutturale composta dalle tre villette a schiera e dalle relative pertinenze a condizione, tra l’altro, che, ai sensi del citato comma 13, lett. b) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sia asseverata dai professionisti incaricati l’efficacia dell’intervento, al fine della riduzione del rischio sismico. Poiché l’intervento riguarda un edificio in condominio, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.