Nel caso in cui la richiesta del permesso di costruire, senza l’asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, sia presentata prima della delibera della Giunta regionale che ha disposto il passaggio del Comune dove è ubicato l’immobile oggetto di interventi alla zona sismica 3, sarà possibile accedere al Superbonus ai sensi del comma 4, dell’articolo 119, del decreto Rilancio, solo per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona sismica 3 (ovviamente in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione).